Soccorso Stradale e Trasporto Veicoli. Uso o abuso?

Quando si parla di soccorso stradale o di trasporto di veicoli? Apparentemente possono sembrare un servizio identico, ma a tal proposito la legge è molto chiara. Il servizio di “trasporto veicoli” rischia di diventare un escamotage per improvvisarsi soccorritori stradali.

Il trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale è disciplinato dalla legge, mentre l’utilizzo di un carroattrezzi ad uso privato o conto terzi, come ad esempio quelli destinati per il trasporto di veicoli nuovi, hanno regolamentarizzazione diverse, leggi le normative del Soccorso Stradale, e  il rischio è quello di imbattersi nelle sanzioni amministrative per trasporto abusivo di merci. Di seguito vi riportiamo un interessante articolo della ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), nel quale si cerca di fare chiarezza con Codice Stradale alla mano.

soccorso stradale privato conto terzi

Gli autoveicoli adibiti al soccorso stradale, conosciuti con il nome di “carroattrezzi o carro attrezzi” adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli che si trovano in avaria o ai veicoli in sosta che fanno da intralcio alla circolazione stradale, classificati come “autoveicoli per uso speciale” ai sensi dell’art. 203, comma 2, lettera “i” del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, sono esenti dalle norme della Legge 6 giugno 1974, n. 298 (art. 30, comma 2, lettera d), qualunque sia la loro massa complessiva a pieno carico purché siano effettivamente destinati ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di tale specifica attività in base alla quale sono stati immatricolati. Infatti, sulla cara di circolazione di tali veicoli è riportato che essi rientrano nel campo di applicazione della citata Legge n. 298/74.

Di conseguenza, in caso di utilizzazione abusiva per operazioni di trasporto di merci (ad esempio, trasporto di un veicolo nuovo od anche usato non in avaria) è ipotizzabile – a carattere residuale se di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate – la violazione amministrativa di cui all’art. 82, commi 8 e 10, del Codice della Strada, concernente l’utilizzazione del veicolo per una destinazione o per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.

Tale violazione prevede l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (in caso di recidiva da 6 a 12 mesi) e, pertanto, il veicolo deve essere sottoposto a Fermo Amministrativo per uguale durata.

Qualora la massa complessiva a pieno carico del carro-attrezzi risultasse superiore al limite ponderale di 6 tonnellate, si ritiene che possano comunque trovare applicazione le specifiche sanzioni previste dall’art. 46, commi 1 e 2, della Legge 6 giugno 1974, n. 298, a cui fanno espresso rinvio:

  • l’art. 83, comma 6, del Codice della Strada, che così punisce «chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza» (se il carro-attrezzi risulti abusivamente adibito ad uso proprio per trasporto di cose);
  • l’art. 88, comma 3, del Codice della Strada, che così punisce «chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione» (se il carro-attrezzi risulti abusivamente adibito al trasporto di cose per conto terzi).

A prescindere dal tonnellaggio del carroattrezzi, qualora dovesse configurarsi l’esercizio di una vera e propria attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in assenza della prescritta iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, concorrerà anche l’illecito amministrativo previsto e sanzionato dall’art. 26, comma 1, della Legge n. 298/74, nonché le specifiche disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nei confronti dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto che ne hanno affidato l’effettuazione ad un vettore abusivo (committente, caricatore e proprietario della merce).

soccorso stradale carroattrezzi uso speciale

Recentemente, per quanto concerne la «disciplina del trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale», con la circolare n. 2/2012/TSI del 29 febbraio 2012 (prot. n. 0005544) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità – Divisione 6), «a seguito di numerose segnalazioni pervenute dalle aziende di soccorso stradale e da alcuni rappresentanti del mondo associativo», ha ravvisato «l’opportunità di dettare prime disposizioni relative al trasporto in oggetto.

Deve premettersi che l’attività di “soccorso stradale” è finalizzata alla assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e trasporto del veicolo fino al più vicino deposito ovvero in un luogo dove sia possibile custodire lo stesso intervenire per le eventuali riparazioni.

In tali ipotesi, le imprese regolarmente iscritte al Registro presso le Camere di Commercio per questa specifica attività devono intervenire con un autocarro attrezzato ed omologato “per uso speciale”, ai sensi degli articoli 54, comma 1, lett. g), del D. L.vo n. 285/1992 e 203 comma 2, lett. i), D.P.R. n. 495/1992. A tali tipologie di veicoli, ai sensi dell’articolo 30, lettera d), della legge 298/1974 non si applicano le regole contenute nella citata legge e successive modificazioni ed integrazioni, puoi approfondire l’argomento leggendo l’articolo su come aprire una ditta di soccorso stradale e diventare soccorritore su questo sito.

Pertanto, in tutti i casi in cui a seguito di segnalazione degli organi di polizia ovvero degli enti proprietari delle strada o del singolo soggetto occorre recuperare, e di conseguenza trasportare, un veicolo incidentato o in avaria, si deve intervenire con le predette tipologie di autocarro a tal fine attrezzato e omologato “per uso speciale”.

Sicuramente tale attività non incontra nessuna problematica relativamente al cosiddetto “primo soccorso”, che si concreta nell’attività di recupero di veicoli incidentati o in avaria o di rimozione di veicoli che recano intralcio alla circolazione ovvero nell’esecuzione di provvedimenti di fermo o sequestro amministrativo o penale e nel successivo deposito presso un’officina o un deposito o ancora presso il luogo richiesto dall’utente.

Come diventare soccorritore stradale

Tuttavia, qualora, si verifichi l’ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo – e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso – le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo.

Non rientra, ovviamente, nelle tipologie sopra descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale, benché esercitato dai soggetti sopra individuati.

È da ritenersi, invece, non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico “carro attrezzi”».

Con la circolare n. 300/A/2165/12/124/61/13/1 del 21 marzo 2012 il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, nel trasmettere «per opportuna conoscenza e norma» ai propri organi periferici di controllo la suddetta nota prot. n. 0005544 datata 29/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti («con la quale si considera l’ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo»), ha evidenziato quanto segue: «In tali casi, le attività espletate sul veicolo per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi, sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo». Leggi la guida su come ricevere l’assistenza del carroattrezzi.

Si tenga conto, infine, che se il carro-attrezzi utilizzato per l’esecuzione di un’attività abusiva di autotrasporto di cose abbia una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate troveranno applicazione anche le sanzioni di cui all’art. 179, comma 2, del Codice della Strada (circolazione con autoveicolo non munito di cronotachigrafo, ovvero mancato inserimento in tale dispositivo del foglio di registrazione o della carta tachigrafica del conducente).

Si precisa che in base alla nuova normativa comunitaria [art. 3, lettera f), del Regolamento CE n. 561/06 del 15 marzo 2006] solamente i «carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa» sono esentati dal montaggio ed utilizzazione del cronotachigrafo (sempre che siano legittimamente impiegati nella specifica attività di soccorso stradale).

di Franco MEDRI – Sostituto Commissario della Polizia Stradale

e Maurizio PIRAINO – Ispettore Capo della Polizia Stradale

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Autore dell'articolo: Redazione

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