La
pandemia da coronavirus ha stravolto completamente le nostre vite e, come era prevedibile, anche il sistema amministrativo, il quale si trova a dover far fronte a tantissimi problemi legati allo stop forzato della macchina amministrativa. Così è facile non sapere come comportarsi in caso di scadenze imminenti come quelle che possono riguardare
patente e revisione auto, fondamentali per continuare ad utilizzare i veicoli per andare a fare spesa o, per chi ancora ne ha la possibilità, andare a lavoro. Tanti sono i dubbi in questo momento. Il
Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ha riguardato anche questo aspetto: vediamo insieme di chiarire i punti salienti di questo problema per capire come ci si deve comportare nei casi in cui si è in possesso di una patente o di una revisione che hanno superato il limite di scadenza o che scadranno da qui a pochi giorni, in modo tale da non rischiare multe salate quando si circola con i propri mezzi.
Scadenza patente in emergenza coronavirus
Tra i dubbi più frequenti che gli italiani hanno dimostrato di avere c’è sicuramente quello su come comportarsi se si ha la
patente scaduta o che sta per scadere. Dato che gli uffici comunali e le scuole guida risultano chiuse al pubblico, come è possibile procedere al rinnovo? C’è un modo alternativo o è possibile continuare a guidare utilizzando la patente scaduta? Facciamo un po’ di chiarezza.
- Come ha stabilito la circolare M.I.T. nr. 0009209 del 19.3.2020, se la tua patente è scaduta dopo il 31 gennaio 2020 oppure scadrà da qui al 31 Agosto, è possibile per te continuare a guidare utilizzando la patente scaduta. Con questa potrai continuare a circolare ma devi necessariamente rinnovarla entro il 31 Agosto, a meno che non vengano comunicate nuove restrizioni e si decida pertanto di prolungare i tempi.
- E’ importante chiarire che la proroga è applicata anche a chi si è visto rilasciare la patente da uno stato dell’Unione Europea e che ha successivamente acquisito residenza italiana.
- Questa disposizione è inoltre valida per il CIG, ovvero il Certificato di Idoneità alla Guida per i ciclomotori.
Un po’ diversa la situazione per quanto riguarda la guida degli
autotreni, la quale validità è stata prorogata fino al 15 giugno 2020. Questo vale per tutti i certificati, permessi, autorizzazioni, cessioni e attestati che riportano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Ancora diversa, invece, la situazione per la cosiddetta
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC): in questi casi per quelle aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 29 giugno 2020 la proroga è stata fissata fino al 30 giugno 2020. Identico discorso anche per il
rinnovo della patente per gli anziani, valgono le stesse disposizioni del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Scadenza revisione in emergenza coronavirus
Anche sulla
revisione e su come comportarsi in caso di scadenza avvenuta o imminente i dubbi sono tanti. Anche per la revisione valgono le stesse regole ed agevolazioni messe in atto per la patente? E’ possibile quindi continuare a circolare nonostante la revisione non sia a regola? Secondo l’articolo 92, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è possibile circolare liberamente e senza incorrere in sanzioni
se la revisione è scaduta dal 17 Marzo 2020 in poi o sta per scadere entro il 31 Luglio 2020. In questi casi non ci si deve preoccupare e sarà possibile mettersi in regola con il
rinnovo entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
Tutte le date limite indicate sono naturalmente da intendersi
valide a meno che la situazione attuale non subisca variazioni. E’ difficile che tali date vengano anticipate ma è invece possibile, qualora si verificassero condizioni differenti da quelle che oggi il Governo prospetta, che tali date possano subire variazioni anche importanti dal punto di vista temporale o nelle modalità.