Richiedere un risarcimento del danno per incidente stradale mortale

La strada è un ambiente pieno di insidie e pericoli ed uno dei rischi più frequenti di un automobilista o di un pedone è quello di rimanere vittima di un incidente stradale, anche mortale.

L’elevato numero di sinistri è un fenomeno in continuo aumento: si tenga conto che solo nell’anno 2017 si sono verificati più di 70 mila incidenti, e che molti di questi hanno avuto conseguenze drammatiche per i conducenti.

Tra le cause più frequenti di incidenti sicuramente al vertice della classifica si pone la distrazione. È abitudine costante degli utenti della strada compiere attività che nulla hanno a che fare con la guida come parlare al telefono, controllare il navigatore, scrivere messaggi o discutere con il passeggero.

Oltre alla distrazione sono causa di incidenti stradali anche la violazione delle regole del codice della strada, il mancato rispetto del limite di velocità e delle prescrizioni, la guida in stato di ebbrezza o l’uso di sostanze stupefacenti.

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Quando si è vittima di un incidente, tuttavia, al di la del sentimento di sconforto e di rabbia è  bene adottare tutta una serie di accortezze che consentono di ottenere un risarcimento congruo.

Quando si verifica un incidente stradale mortale o con feriti gravi, il soggetto che ne è rimasto danneggiato o la sua famiglia ha diritto di ricevere il risarcimento dei danni subiti non solo dal suo veicolo (e cose trasportate) ma anche per il danno biologico e morale.

Come spiegatoci dall’Avvocato Buccilli con Studio Legale in Roma prima di portare il caso in Tribunale, un bravo Avvocato cerca di ottenere il risarcimento mediante una trattativa con l’Assicurazione, dopo aver espletato diverse formalità, tra cui la denuncia di sinistro.

La denuncia di sinistro può essere corredata o meno del modulo di constatazione amichevole (CID/CAI mono o plurifirma, in caso di semplici feriti), ma comunque va scritta in maniera precisa, avendo l’accortezza di fornire anche una breve descrizione della dinamica del sinistro (a favore del proprio assistito).

Salvo il caso dell’incidente mortale, la fase prima del processo, prevede due procedure risarcitorie: la procedura c.d. ordinaria disciplinata dall’art. 148 codice delle assicurazioni in cui la richiesta risarcitoria viene indirizzata alla compagnia di assicurazione del danneggiante civilmente responsabile e la procedura c.d. di indennizzo diretto, normata dall’art. 149 cod. ass..

Risarcimento diretto danni da parte della propria Assicurazione

La procedura di indennizzo diretto consente all’Avvocato di presentare la domanda di risarcimento direttamente alla compagnia di assicurazione del suo assistito e si impiega meno tempo rispetto alle altre procedure.

Per attivare tale procedura sono richiesti specifici requisiti previsti sia per i veicoli coinvolti che per i danni che ne siano derivati.

Deve trattarsi, difatti, di due veicoli a motore entrambi identificati, assicurati per la responsabilità civile obbligatoria con compagnia che aderiscono al risarcimento diretto ed immatricolati in Italia e l’incidente deve essere avvenuto in Italia, Rep. San Marino o Città del Vaticano.

La procedura di risarcimento diretto trova applicazione per i danni subiti dal veicolo, per le lesioni subite dal conducente non responsabile, purché si tratti di lesioni di non grave entità, ovvero con invalidità permanente non superiore al 9% e per le cose trasportate.

Non si applica, invece, per le lesioni subite dai terzi trasportati che rimangono risarcibili con la procedura ordinaria.

Informazioni necessarie denuncia di sinistro

L’avvio della fase stragiudiziale, insomma, si concretizza con la richiesta di risarcimento danni, sia in caso di procedura ordinaria, sia in caso di indennizzo diretto.

In ogni caso, la denuncia dovrà contenere i dati anagrafici dei proprietari e dei conducenti dei veicoli, gli estremi delle polizze rca e dei veicoli coinvolti, indicazione di targa e modello del mezzo.

Bisogna specificare data, orario e luogo del sinistro, tipo di danni verificati, indicando eventualmente il nominato dei testimoni ivi presenti (attenzione: dal 2017 è entrata in vigore una disciplina particolarmente stringente relativamente al testimone di sinistri stradali!).

Sarà, poi necessario, descrivere esattamente le modalità di verificazione del sinistro in modo tale da poter ricostruire la dinamica, allegando alla richiesta tutte le foto disponibili, sia del luogo dell’incidente, sia dei danni ai veicoli.

Ricevuta la richiesta di risarcimento l’assicuratore può eventualmente richiedere ulteriori documenti se ritiene la pratica incompleta.

Trattativa sull’importo dell’Indennizzo

Se la richiesta è completa la compagnia di assicurazioni è tenuta a fornire una risposta al richiedente sia in senso positivo, e quindi offrendo una somma congrua, sia in senso negativo, e quindi specificando i motivi che impediscono di formulare un’offerta.

Tale riscontro della compagnia deve avvenire entro 30 o 60 giorni, nel caso di soli danni a cose e sempre che il modulo blu sia stato firmato da entrambi i conducenti oppure senza che il CAI venga allegato, 90 giorni in caso di incidente con lesioni fisiche al conducente.

Se il danneggiato si ritiene soddisfatto dell’offerta raggiunta (anche mediante ulteriore trattativa) allora l’assicuratore provvederà al pagamento della somma concordata, che può anche essere accettata a titolo di acconto.

In caso contrario, il proprio Avvocato di fiducia potrà proporre azione legale ed agire per ottenere l’intera somma di cui si ritiene avere diritto in Tribunale.

Autore dell'articolo: Redazione

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