Rimozione forzata dell’auto: cosa fare? 

La rimozione forzata dell’auto è molto frequente e può essere una situazione molto spiacevole per l’automobilista.  

Capita di ritornare a prendere la propria auto e di non trovarla più: è un vero trauma! 

Cosa fare quindi nel caso di rimozione forzata dell’auto? In questa guida cercheremo di capire come muoversi quando la propria auto viene rimossaquale iter burocratico seguire e quanto è necessario esborsare.  

Rimozione forzata: quando viene rimossa l’auto?

Il Codice della Strada prevede una serie di specifiche situazioni in cui è obbligatoria la rimozione forzata dell’auto.  

In particolare, si rischia la rimozione del veicolo quando lo si parcheggia in doppia o terza fila, nei posti riservati al carico e scarico merci, in quelli riservati ai disabili e davanti al passo carrabile. 

L’auto, inoltre, può essere rimossa anche quando viene parcheggiata con le ruote su un marciapiede. 

Come sapere se l’auto è stata rimossa o rubata

Passiamo ora a capire come fare e come comportarsi quando l’auto viene rimossa.  

Dunque, il primo passo da fare è quello di capire dove è stata portata l’auto.  

Pertantoè necessario in questi casi o contattare la centrale operativa o trovare un agente della polizia municipale.  

Durante la telefonata o in ufficio verrà chiesto di indicare tutte le informazioni relative all’automobile, in modo tale da effettuare tutti i controlli del caso, informare l’automobilista dove si trova la sua auto e cosa fare per procedere al ritiro del veicolo.  

È possibile tuttavia che la vettura venga prelevata dalla polizia o dai Carabinieri. Nel caso in cui la macchina non risultasse in possesso di nessuno dei soggetti elencati, è necessario effettuare immediatamente una denuncia per furto. 

rimozione forzata auto cosa fare
foto: Polizia Municipale Rimini

Rimozione forzata dell’auto: Come funziona e quali sono i costi per il recupero del veicolo? 

Una volta accertata la rimozione è necessario recarsi presso gli sportelli del deposito con tutta la documentazione necessaria.  

In particolare bisognerà portare con sé un documento d’identità, il certificato di assicurazione e il libretto di circolazione.  

In alcuni casi è possibile che venga richiesto anche il nulla osta per procedere con il ritiro. 

Per ritirare la propria auto bisognerà quindi semplicemente pagare la somma richiesta che, in base al comma 3 dell’articolo 215 del Codice della Strada, è pari alla somma del costo del prelievo e dell’ammenda. 

Per le rimozioni eseguite nei giorni feriali la somma sarà pari a 78,77 euro mentre nei giorni festivi sarà pari a 97,74 euro, si tratta di importi diversi rispetto alle tariffe del soccorso stradale 2023, quelle richieste dal carroattrezzi per le richieste di autosoccorso.

Il costo è invece pari a 94,52 euro nei giorni feriali e 117,28 euro in quelli festivi nei casi in cui l’auto venga rimossa con carrello. 

È possibile poi che venga addebitato anche un costo al km, di 4 euro in orario diurno e 7 in quello notturno.  

In media il costo totale di una rimozione varia tra i 150 e i 200 euro, somma a cui va aggiunta l’Iva e la sanzione.  

Quest’ultima se è stata ricevuta tramite un bollettino sul parabrezza, è necessario pagarla entro un limite massimo di 15 giorni.  

Se invece è stata notificata alla propria abitazione dovrà essere pagata entro 60 giorni.  

Infine, è bene specificare che la somma richiesta deve essere pagata interamente, altrimenti l’auto resterà nel deposito e verranno aggiunti ulteriori costi di deposito. 

Rimozione forzata dell’auto su suolo privato

Se vi state chiedendo se è possibile rimuovere forzatamente un’auto da un area privata, la risposta è NO. Ai sensi del Codice della Strada, le forze di polizia possono procedere alla rimozione forzata di un veicolo solo nei casi previsti nell’art. 159, ovvero, in tutti i casi in cui il veicolo arrechi intralcio o crei pericolo per la circolazione. La rimozione forzata nelle aree private resta una questione tra privati, nei casi più comuni, quali: il vicino che blocca il passaggio, il condomino che occupa il nostro parcheggio, e situazioni simili, queste fanno risolte tra privati, attraverso querele e cause civili. Discorso diverso per il passo carrabile, in questo caso, ove è apposto regolare cartello, il proprietario non può chiamare una delle aziende del soccorso stradale per la rimozione forzata del veicolo, ma dovrà contattare la Polizia Municipale che interverrà applicando le dovute sanzioni e richiedendo la rimozione del mezzo.

rimozione forzata su suolo privato

Rimozione forzata, cosa dice la Legge

Nel Nuovo Codice della Strada, la rimozione e il blocco dei veicoli è regolamentata nell’ Art. 159. Il regolamento sottolinea in quali casi è prevista la rimozione dell’auto da parte delle forze dell’ordine, mentre l’art. 12 del CdS determina quali sono gli organi autorizzati ad espletare questo servizio, in particolare al punto 1 dell’articolo 12, si legge:

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

  • a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
  • b) alla Polizia di Stato;
  • c) all’Arma dei carabinieri;
  • d) al Corpo della guardia di finanza;
  • d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
  • e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
  • f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
  • f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Art. 159 Codice della Strada – Rimozione e blocco dei veicoli.

1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12 del Codice della Strada, dispongono la rimozione dei veicoli:

  • a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
  • b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
  • c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
  • d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali.


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Autore dell'articolo: Redazione

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