Denuncia per atto vandalico, come richiedere il risarcimento

Atti vandalici: cosa sono? Gli atti vandalici sono comportamenti violenti atti alla deturpazione di oggetti di proprietà pubblica o privata.

Secondo un decreto legislativo del 2016, gli atti vandalici possono essere categorizzati come aggravati o semplici e sono disciplinati dall’articolo 635 e dall’ articolo 639 del Codice Penale.

Il danneggiamento semplice si realizza quando il bene non si trova in un’area aperta al pubblico e rientra nella categoria di illecito amministrativo.

Se l’atto vandalico è stato effettuato su di un bene situato in una zona aperta al pubblico, come una strada o un parcheggio, si parla allora danneggiamento aggravato, inscrivibile nella categoria di reato.

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Come fare una denuncia per atto vandalico?

Se vi accorgete che un oggetto di vostra proprietà è stato vittima di un atto vandalico, cercate di non perdere la calma! Rimanere lucidi è fondamentale per ottimizzare il processo di denuncia. Dunque, cosa fare?

  1. Fotografa il danno: fotografate l’oggetto danneggiato da tutte le angolazioni possibili. Assicuratevi ci sia una buona qualità dell’immagine: è preferibile scattare le foto di giorno o in un luogo ben illuminato. Avere delle immagini chiare permetterà di definire il danno subito in maniera dettagliata. Se si tratta di un veicolo, abbiate cura di fare qualche fotografia in cui sia visibile anche la targa, in modo da renderlo identificabile.
  2. Sporgi denuncia. La denuncia è un atto formale con il quale si dà notizia di un reato perseguibile d’ufficio alle autorità competenti. Per sporgere denuncia occorre recarsi presso un ufficio delle forze dell’ordine, come ad esempio Questura, commissariati e Arma dei Carabinieri. Se chi desidera sporgere denuncia è portatore di handicap o un anziano, è possibile usufruire di un servizio a domicilio telefonando al 113, o chiamando il numero della Polizia Stradale. In questo caso, una pattuglia arriverà direttamente a casa con tutti i documenti necessari. Nella denuncia si descriveranno i fatti nel dettaglio e si potrà esporre oralmente ad un pubblico ufficiale, che redigerà un verbale, o in forma scritta, attraverso un modulo disponibile negli uffici delle forze dell’ordine. Frequentemente non si è a conoscenza dell’autore dell’atto vandalico, dunque la denuncia sarà contro ignoti. Nel caso di atti vandalici non esistono scadenze: potrete fare denuncia in qualsiasi momento, ma è comunque consigliabile recarsi il prima possibile negli uffici competenti.
  3. Contatta la compagnia assicurativa. Se il bene danneggiato è coperto da una polizza assicurativa contro gli atti vandalici, attenzione a non confonderla con la Polizza per eventi atmosferici e naturali,contatta la compagnia assicurativa il prima possibile. Invia alla compagnia una copia della denuncia e le fotografie che attestano i danni subiti dall’oggetto. Generalmente, la compagnia assicurativa, qui i contatti per chiedere assistenza all’assicurazione, invia un perito a verificare e certificare l’avvenuto atto vandalico. Al termine di questa operazione, se il danno viene riconosciuto, l’assicurazione stabilirà l’ammontare dei danni subiti e stilerà un accordo con il quale potrete procedere alla riparazione.

Approfondimenti legislativi:

Articolo 639 del Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (1) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

Articolo 635 del Codice Penale

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624 comma 2] o immobili altrui(1)(2)(3) con violenza alla persona o con minaccia(4) ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

  1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati(6), o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625 [508];
  2. opere destinate all’irrigazione;
  3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508 comma 2];
  4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

 

Autore dell'articolo: Redazione

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