Obbligo pneumatici invernali: tutto quello che devi sapere 

Con l’inverno ormai alle porte, neve ed intemperie mettono rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza stradale e, per questo, gli automobilisti sono chiamati al rispetto di determinate regole, tra cui quella relativa all’obbligo di provvedere a dotare i propri mezzi delle adeguate gomme invernali, così per come stabilito dalla legge n.120/2010.  

Ecco perché è bene informarsi su tutto ciò che riguarda l’obbligo di pneumatici invernali, al fine di evitare rischi e sanzioni.  

L’obbligo di dotazioni invernali è previsto dal Codice della Strada (art. 6, comma 4, lettera e) e viene disposto dagli enti proprietari delle strade tramite apposite ordinanze e segnaletica. In generale, il periodo di validità va dal 15 novembre al 15 aprile, ma può variare a seconda delle regioni o delle condizioni climatiche locali. È inoltre previsto un margine di tolleranza di circa un mese (dal 15 ottobre al 15 maggio) per il montaggio e lo smontaggio dei pneumatici stagionali.

Violazione dell’obbligo dei pneumatici invernali: quali sono le sanzioni?

Qualora si dovessero commettere delle infrazioni e si viaggiasse sprovvisti dei supporti previsti per circolare su strade con neve o ghiaccio nel periodo stabilito dalla legge, i trasgressori verranno chiaramente sanzionati e saranno obbligati a pagare una multaL’importo è variabile e va da una quota minima pari a 42 fino a 173 euro (art. 7 C.d.S.) qualora la violazione venga commessa in un centro abitato, da 87 euro a 344 euro (art. 6 C.d.S.), quando invece il trasgressore viaggia su strade extraurbane, mentre in autostrada le sanzioni variano da 80 fino a 318 euro.

Chiunque venga fermato senza catene a bordo, prima di ripartire dovrà comunque dotare il proprio mezzo dei supporti necessari richiesti dalla legge, anche perché – qualora si riprendesse la marcia senza provvedere a rispettare le regole vigenti – andrebbe incontro anche a 3 punti in meno sulla patente. 

In caso di comportamento reiterato o guida ritenuta pericolosa, possono essere applicate sanzioni accessorie, fino a 5 punti di penalità aggiuntivi.

Pneumatici invernali: tipologie  e offerte

È chiaro che gli pneumatici invernali, rispetto a quelli appartenenti ad altre categorie, sono realizzati in modo diverso con il ricorso a componenti più specifiche che assicurano una più elevata aderenza alla strada da parte del veicolo e, conseguentemente, una riduzione dello spazio di frenata, del rumore in corsa ed anche dei consumi. Inoltre, per garantire una maggiore durata è sempre consigliabile occuparsi della manutenzione degli pneumatici eseguendo spesso la rotazione degli stessi.

Gli pneumatici invernali sono facilmente riconoscibili perché – anche in virtù di quanto stabilito dalla normativa internazionale – sono caratterizzati dalla presenza del cosiddetto “three peak mountain snowflake”, ovvero il simbolo di un fiocco di neve. Accanto a questa tipologia di pneumatici invernali, possono essere utilizzati nei paesi europei anche quelli realizzati per destreggiarsi su fango e neve, indicati con la sigla “M+S”, dove la “ M” sta per “Mud e la “S” per “snow”, che tradotto in italiano significa “Fango” e “Neve”.

Altra opzione che non fa riscontrare alcun problema in inverno è quella che riguarda gli pneumatici adatti per qualsiasi stagione, definiti “all season” con i quali chiaramente non si sbaglia mai, purché riportino lateralmente la sigla M+S. 

La legge riconosce due tipologie principali di pneumatici idonei:

  • Quelli con marcatura M+S (Mud + Snow), ammessi per adempiere all’obbligo di dotazioni invernali.

  • Quelli con simbolo “Three Peak Mountain Snowflake” (3PMSF), che garantiscono prestazioni certificate su neve e ghiaccio.

Le gomme “all season”, purché riportino la marcatura M+S, sono accettate come alternativa, ma la loro efficacia dipende dalle condizioni di utilizzo. In zone con temperature inferiori ai 7 °C è sempre consigliabile adottare pneumatici invernali puri.

Ancora, chi opta per gomme normali, nel periodo indicato, dovrà avere l’accortezza di portare a bordo le catene per la neve, sul sito catenedaneve.org ne troverete diversi modelli, che siano chiaramente adeguate per la tipologia di pneumatici in dotazione sul veicolo. 

Online è possibile trovare moltissime offerte sui pneumatici invernali, inoltre una scelta per risparmiare è anche quella di scegliere pneumatici ricostruiti, acquistabili ad un costo nettamente ridotto rispetto ad un treno di gomme nuovo.

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Obbligo gomme invernali moto e scooter: pneumatici M+S

tipologie di pneumatici invernali moto

A differenza dei veicoli a quattro ruote, la legge non obbliga le moto a dotarsi di pneumatici invernali. Per quanto riguarda le moto e le due ruote in generale, il nostro consiglio è di valutare se acquistare pneumatici invernali in base all’utilizzo che farete della vostra moto o scooter nei mesi più freddi. Spesso molti bikers hanno nella loro due ruote l’unico mezzo di trasporto, al d là della normativa, dobbiamo pensare in primis alla nostra sicurezza.

Tuttavia, nel caso di ordinanze locali, anche i motociclisti devono rispettare l’obbligo di avere a bordo catene o dispositivi equivalenti se circolano su tratti segnalati.

Se anche nei mesi invernali faremo un uso frequente della moto, sarebbe opportuno dotarsi di gomme invernali per la nostra moto, in commercio ci sono gomme pensate per la pioggia, quelle per tutte le stagioni e i pneumatici di tipo M+S.

Alternative alle gomme invernali

Gli automobilisti che preferiscono non sostituire gli pneumatici stagionali possono rispettare la normativa dotandosi di dispositivi antisdrucciolevoli, come catene da neve o calze da neve omologate.
Le calze da neve, in particolare, sono diventate molto popolari negli ultimi anni grazie alla loro facilità di montaggio e alla compatibilità con molte vetture “non catenabili”.

Per essere riconosciute come equivalenti alle catene, le calze devono riportare la sigla di omologazione UNI EN 16662-1:2020. Questa norma ne certifica la resistenza e la capacità di trazione su superfici innevate.

Articolo aggiornato il 22/10/2025

Autore dell'articolo: Gaetano Pannone

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